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Il nostro statuto

Articolo 1: E' costituita l'Associazione denominata "SURGICAL TRAINING ACADEMIC FORUM ETS" ed identificata con acronimo S.T.A.F. ETS", con sede oggi in Fonte Nuova (RM), in Via Piemonte n.4.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. 

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2:  L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. 

Articolo 3: L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità: lo studio, l'insegnamento, l'implementazione e la diffusione della cultura medico-chirurgica in particolare nell'ambito dell'urgenza e del trauma.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

. formazione universitaria e post universitaria (art. 5 lettera g) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Articolo 4: L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: attività didattica, frontale o interattiva, per via telematica o a mezzo stampa, attraverso  l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e di aggiornamento sia residenziali che telematici, nonché di ogni possibile attività ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale, anche interagendo con altre organizzazioni nazionali od estere che perseguono finalità comuni.

Articolo 5: L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse  generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Articolo 6: L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 7: L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8: Gli aderenti all'associazione si distinguono in:

. Soci Ordinari, che sono coloro che sono interessati alle finalità dell'associazione e a sostenerne le iniziative;

. Soci Onorari, che sono personalità di chiara fama, designate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea, allo scopo di sostenere moralmente l'associazione;

. Soci Sostenitori, che sono coloro che contribuiscono, in misura rilevante, al sostentamento economico delle attività dell'associazione.

Possono essere Soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che hanno interessi e finalità analoghi o affini a quelli della Associazione. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. 

Articolo 9: L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, purché accettati con delibera del Consiglio Direttivo, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La quota annuale prevista è di euro 30,00 (trenta e centesimi zero).

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 10: L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità formative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 11: Sono organi dell'associazione:

. l'Assemblea dei Soci;

. il Consiglio Direttivo;

. il Presidente;

. il Collegio dei Revisori o un Revisore Unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

Articolo 12: Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. 

Articolo 13: L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa".

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

Articolo 14: L'assemblea:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione e la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Articolo 15: L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

osia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16: Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 9 (nove) membri; si insedia subito dopo l'elezione ed elegge, scelto tra i propri membri, il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed il Tesoriere e resta in carica per tre esercizi. Ciascun Consigliere può esprimere un voto senza possibilità di deleghe. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

. il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. 

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 17: Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

. deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; o predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

o stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;

. deliberare sulle misure delle quote sociali per tutte le categorie di soci;

. deliberare sull'accettazione di erogazioni di denaro, contributi, lasciti, donazioni o sovvenzioni;

. designare le personalità di chiara fama da insignire con la qualifica di socio onorario; 

Articolo 18: Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

Articolo 19: Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. E' nominato all'interno del consiglio direttivo fra i consiglieri eletti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e si prende cura dell'esecuzione delle relative deliberazioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi potere sono esercitati dal Vice-Presidente, se presente, ovvero dal Consigliere con maggiore anzianità sociale.

Articolo 20:  Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. 

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità formative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 21: Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 22: L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale inizia alla data della costituzione e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.

Articolo 23: L'adesione alla Associazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli del presente statuto sociale e dà diritto alla partecipazione attiva, continua e totale alla vita associativa.

Articolo 24:  L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. 

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 25: Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

*ATTENZIONE la sola iscrizione come associato S.T.A.F. , con la compilazione della seguente iscrizione, e il versamento della quota associativa, non garantiscono la possibilità di accesso a tutti i corsi  organizzati,  in quanto sono spesso oggetto riservato a figure professionali qualificate (es.corsi chirurgia d'urgenza, webinar su case report WeAgorà ). Pertanto se non si è in possesso della specifica qualifica non sarà possibile iscriversi al corso.
Il riconoscimento di  associato, sarà valido solo al termine della procedura di registrazione.

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO

In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei

dati personali) con la presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati

personali forniti dall’interessato.

La presente informativa che è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento

Europeo per la protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice

Privacy).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l' Associazione S.T.A.F. "SURGICAL TRAINING ACADEMIC FORUM ETS" ed identificata con acronimo S.T.A.F. ETS", con sede oggi in Fonte Nuova (RM), in Via Piemonte n.4.

2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione

sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato in

occasione dell’adesione all’associazione.

3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di

liceità ex art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione

all’associazione e lo svolgimento della attività proposte a favore degli associati, ed in particolare:

- iscrizione nel libro soci;

- partecipazione alla vita associativa;

- informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte;

- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare

del trattamento;

- adempimento agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini

dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati

per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura

organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati.

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da

un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del

Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche

che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare

ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari

appartenenti alle seguenti categorie:

RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO 

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di

comunicazione dell’Associazione;

studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;

autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici,

su richiesta;

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento

dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE

INTERNAZIONALE

I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o

all’esterno dell’Unione Europea.

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate

all’art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono

sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a

garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali

raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco

di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.

8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo

è necessario per dare seguito all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento dei dati

personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale adesione.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento.

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di:

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO 4 di 4 

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante

designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti

o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di

responsabili o incaricati;

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali

che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il

compimento di ricerche di mercato , mediante l’uso di sistemi

automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante

modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il

trattamento dei dati che lo riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art.

15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la

protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2,

lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento

fornirà in un formato di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi

3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.

N. G05621 del 09/05/2022 

Iscrizione dell'Ente SURGICAL TRAINING ACADEMIC FORUM ETS (rep. n. 2437, CF 02547910592) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE",

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